Gentile Cliente,

con il presente documento cerchiamo di dare chiarezza, alla luce delle novità normative introdotte dal Decreto in oggetto, per una reciproca collaborazione, vista anche la congestione causata dalle richieste informative.

  1. Al di fuori di quanto stabilito per la prima zona rossa (DL 9 del 02.03.2020), NON È PREVISTA una sospensione di tutti i versamenti e gli adempimenti tributari, contributivi e assistenziali, procedimentali e processuali, nonché i termini legali connessi alle procedure esecutive in corso prevedendo una moratoria anche nella riscossione ordinaria, straordinaria, coattiva e in pendenza di giudizio.
    1. Come già comunicato in precedenza, sembra che il provvedimento di sospensione sia allo studio del Governo;
    2. Sarà nostra premura informarvi tempestivamente.

 

  1. Il Decreto NON VIETA di recarsi al lavoro, serve eventualmente un’autocertificazione:
    1. basta un’autocertificazione del dipendente/professionista/imprenditore, utilizzando il modulo diffuso online dallo stesso Ministero. La compilazione di quest’ultimo non deve neanche essere anticipata rispetto a un eventuale controllo: se il dipendente/professionista/imprenditore viene fermato senza autocertificazione, può rendere sul posto la dichiarazione, sottoscrivendo il modulo e assumendo, con tale sottoscrizione, tutte le responsabilità connesse all’eventuale falsa attestazione.
    2. Non sembra necessario, inoltre, compilare un modulo per ogni tragitto da e per il lavoro: potrebbe bastare una singola autocertificazione (o attestazione dell’azienda) con la quale sono descritte le caratteristiche minime del rapporto (sede di lavoro, orario tipico, eccetera). Se il dipendente non ha una sede fissa e si deve spostare continuamente, il modulo deve riportare questa circostanza.
    3. L’uscita del dipendente dalla propria abitazione per andare al lavoro non va, tuttavia, relegata a un problema meramente burocratico: anche dopo aver acquisito la documentazione che attesta l’esistenza del rapporto, il datore di lavoro deve preoccuparsi – soprattutto durante questo periodo di emergenza – delle condizioni di salute e sicurezza che il dipendente trova in azienda. La prima di queste condizioni è il rispetto della “distanza minima” di un metro: se non fosse possibile applicarla, il datore non potrà fare finta di niente, ma dovrà scegliere una modalità alternativa di svolgimento della prestazione, in primo luogo lo smart working“semplificato”, e se non ci fossero alternative, dovrà lasciare a casa il dipendente: solo così potrà evitare di cadere in qualche forma di responsabilità qualora ci fosse una diffusione del virus in azienda.
    4. In proposito, giova ricordare che, il legislatore ha introdotto alcune semplificazioni per favorire l’utilizzo dello smart working:
      1. Attivazione semplificata, anche in assenza di accordo scritto, con una semplice comunicazione al lavoratore.
    5. Obblighi dei lavoratori: devono segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro. In merito, è opportuno che i datori di lavoro sollecitino i dipendenti ad inoltrare le segnalazioni attraverso i canali di comunicazione dedicati;
    6. Obblighi del datore di lavoro: in questa situazione è richiesto al datore di lavoro, anche in relazione agli obblighi di sicurezza e tutela della salute dei dipendenti che su di lui gravano in base all’articolo 2087 del Codice civile e del decreto legislativo 81/2008, di effettuare una attenta valutazione del numero di lavoratori che devono recarsi fisicamente sul luogo di lavoro per garantire la continuità produttiva. Si consiglia di contattare il consulente incaricato della sicurezza sul lavoro.

Risposte alle domande: cerchiamo di fare chiarezza

Vi ricordiamo che da oggi si applicano le restrizioni previste dall’art.1 del DL 08.03.2020, ve le elenchiamo di seguito:

sono adottate le seguenti misure: 

  1. a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 
  2. b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; 
  3. c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; 
  4. d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.  Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché’ delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai   giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
  5. e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r); f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; 
  6. g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché’  gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole  di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
  7. h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché’ della frequenza delle attività scolastiche e  di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché’ i corsi professionali e le attività formative  svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento  di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché’  delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
  8. i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; 
  9. l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
  10. m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e  private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero  in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli  esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione  civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d);
  11. n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  12. o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle  di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con  modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso  di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
  13. p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché’ del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
  14. q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con   particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;
  15. r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché’ gli esercizi   commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della   distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  16. s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
  17. t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 

 

Risposte alle domande: cerchiamo di fare chiarezza

SPOSTAMENTI

Posso spostarmi dal mio comune?

Solo in tre casi specifici

C’è un sistema di mobilità ridotta: bisogna evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai comuni di residenza, a meno che non siano motivati da:

  • comprovate esigenze lavorative
  • situazioni di necessità (se nella tua zona sono chiusi esercizi che vendono generi di prima necessità)
  • spostamenti per motivi di salute

Questo significa che ci si può recare al lavoro se il datore di lavoro non ha attivato lo smart working misure di congedo o ferie. Si può andare a fare una visita o un controllo medico, se non è stata disdetta dalla struttura sanitaria. È consentito il rientro nel proprio domicilio, nella propria abitazione, nella propria residenza.

Che regole sono state adottate in aeroporto?

L’Enac ha impartito disposizioni ad hoc ricordando che gli aeroporti italiani sono tutti aperti e funzionanti e le operazioni di volo sono garantite, a condizione che siano osservate alcune prescrizioni. 1) Chi utilizza il mezzo aereo per necessità o per motivi di salute deve compilare e portare dietro un modulo fornito dalla Polizia con un’autodichiarazione che attesti le motivazioni. Per i voli al di fuori del territorio nazionale (Schengen o extra Schengen) i viaggiatori dovranno compilare e presentare alla partenza e all’arrivo l’autodichiarazione con l’indicazione dello scopo del viaggio. Per gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, sono consentiti con autodichiarazione da portare sempre con sé e da esibire, su richiesta, alle Autorità competenti. L’Enac invita comunque i passeggeri a contattare la compagnia di riferimento per avere informazioni sullo stato effettivo del proprio volo.

Sono andata a ad assistere i miei genitori anziani, posso tornare a casa nelle prossime ore?

Chi è dovuto andare fuori casa per situazioni di necessità, può far rientro al proprio domicilio o alla propria residenza.

Domanda: È possibile transitare sulla rete autostradale?

È possibile, ma con dei paletti. Il decreto stabilisce la necessità di evitare gli spostamenti dal proprio comune di residenza, ma consente di farlo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità. Possibile anche per spostamenti effettuati per motivi di salute.

Le merci possono transitare nei vari territori?

Una nota della Farnesina sui frontalieri, chiarisce che le merci possono entrare e uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

Cosa deve fare chi ha la temperatura superiore a 37,5° C?

Chi ha una affezione respiratoria o la temperatura sopra i 37,5° C deve rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali. Deve contattare il proprio medico di fiducia.