DECRETO SOSTEGNI: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2010
Rientreranno nell’agevolazione in esame solo i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
OSSERVA – non ci sono adempimenti da parte dei contribuenti.
Soggetti che possono beneficiare dello stralcio
Le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
I soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
REQUISITO SOGGETTIVO: reddito dichiarato nell’anno d’imposta 2019 non superiore a 30.000 €.
Carichi oggetto dello stralcio
Singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2010 di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
ATTENZIONE – L’annullamento avverrà per singola partita e non per cartella esattoriale:
All’interno della medesima cartella vi potranno essere partite rientranti nello stralcio (perché d’importo residuo inferiore alla soglia di 5.000€) e partite escluse (perché d’importo residuo superiore a tale soglia).
ESEMPIO
|
L’importo di 5.000 € deve essere computato includendo il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni.
Sono irrilevanti ai fini della valutazione dell’importo gli aggi di riscossione e gli interessi di mora.
Tale disposizione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi. Rientrano nella misura in parola anche i contributi previdenziali.
ATTENZIONE I contributi non versati non concorreranno alla determinazione del montante contributivo, ai fini pensionistici.
Soluzione al fine di colmare il vuoto contributo: contribuzione volontaria che consente al contribuente di integrare con versamenti a proprio carico il cumulo contributivo per raggiungere i requisiti della misura pensionistica scelta.
Rientrano i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2010 ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2017.
Carichi esclusi dallo stralcio
i debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali;
i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del DL n. 119/2018), nonché alle risorse proprie tradizionali della Unione Europea del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014), e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Modalità dello stralcio
Lo stralcio dei ruoli avverrà con un meccanismo automatico che non comporta quindi adempimenti da parte del contribuente.
Modalità attuative
Il comma 5 dell’art. 4 rinvia ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del decreto sostegni, la definizione delle modalità e delle date dell’annullamento dei debiti oggetto della misura in commento.
Modalità dello stralcio
Lo stralcio dei ruoli avverrà con un meccanismo automatico che non comporta quindi adempimenti da parte del contribuente.
Per visualizzare la versione in pdf clicca qui