ART. 119 DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
Ecobonus e Sismabonus al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
Il decreto Rilancio ha definito il perimetro di utilizzo delle detrazioni fiscali al 110%.
Gli interventi sono due:
- Il maxi eco bonus;
- Il super sisma bonus;
Super ecobonus del 110%: interventi ammissibili
Danno diritto allo sconto del 110% non tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, ma solo alcune.
[Comma 1] Si tratta in particolare di:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017. In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati:
- a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A), o
- a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), o
- a microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di microcogenerazione. Anche in questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro.
Sia per gli interventi di cui alla lettera b) che alla lettera c), l’incentivo al 110 % è riconosciuto anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
[Comma 2] L’incentivo spetta anche per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico diversi dai precedenti di cui all’articolo 14 del D.L. 63/2013, come la sostituzione di finestre o l’installazione di pannelli o schermature solari (nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento), se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati alle precedenti lettere a), b) e c).
[Comma 8] La realizzazione dei predetti interventi trainanti di cui alle lettere a), b) e c) permette di aumentare al 110% anche la detrazione per l’installazione di colonnine elettriche negli edifici per la ricarica delle auto di cui all’articolo 16-ter del D.L. 63/2013.
Impianti fotovoltaici
[Comma 5] La realizzazione di interventi trainanti che danno diritto al super ecobonus e gli interventi di miglioramento sismico permettono di aumentare al 110% la detrazione IRPEF di cui all’articolo 16-bis del TUIR per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, il predetto limite di spesa è ridotto ad 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.
[Comma 6] La detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, è applicabile anche alle spese per l’acquisto (anche successivo) di un sistema di accumulo elettrico da abbinare ai pannelli fotovoltaici.
Condizioni
Ai fini della fruizione dell’ecobonus maggiorato è necessario rispettare alcune condizioni.
- [Comma 3] Innanzitutto, gli interventi, nel loro complesso, dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
- Occorre inoltre che gli interventi rispettino determinati limiti che dovranno essere fissati da un decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.
Super sismabonus
[Comma 4] Il decreto Rilancio aumenta al 110% anche la detrazione spettante per gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici.
Ammissibili gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003).
Il maxi sconto si può fruire sia nel caso di lavori in edifici singoli che in condominio e spetta anche per l’acquisto di case antisismiche (di cui all’articolo 16, comma 1-septies del D.L. 63/2013:…. mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici………).
Aspetti generali degli interventi
[Comma 10] I due incentivi si applicano in relazione agli interventi realizzati sui condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
Il super ecobonus si applica solo alla prima casa, nel caso di interventi su edifici unifamiliari (sono escluse le seconde case se costituite da edifici unifamiliari).
Ammesse anche le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
I due interventi hanno lo stesso periodo di validità: le maxi detrazioni al 110% sono fruibili per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Modalità di fruizione
[Comma 11] il contribuente deve richiedere il visto di conformità (es. commercialisti e Caf) dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Le due agevolazioni possono essere fruite direttamente o, per chi ha problemi di liquidità, possono essere cedute o può essere richiesto lo sconto in fattura (art. 121).
- Fruizione diretta: tramite lo scomputo della detrazione in dichiarazione dei redditi, in maniera verticale dalla stessa tipologia di imposta e recuperata in 5 quote annuali di pari importo (Con la detrazione diretta in dichiarazione, il contribuente corre il rischio di perdere l’agevolazione in caso di incapienza).
- Fruizioni alternative (il contribuente monetizza subito il vantaggio fiscale, grazie al prezzo della cessione o allo sconto sui lavori):«trasformazione del corrispondente
importo in credito d’imposta», compensabile orizzontalmente dallo stesso contribuente, «con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».
(LIMITE (1): in base al testo definitivo dell’articolo 121, comma 3, del Dl 34/2020, non può usufruire negli anni successivi dell’eventuale «quota di credito d’imposta e non può chiederne il rimborso di quanto non utilizzato in compensazione»; in questi casi il bonus viene perso.);
«contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al contributo stesso, anticipato dal fornitore» e da «quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».
(LIMITE (2): il LIMITE (1) vale anche in capo ai cessionari della cessione del credito o in capo ai fornitori che hanno effettuato lo «sconto in fattura).
Si auspica che queste limitazioni vengano rimosse in sede di conversione del decreto.
Cosa serve per la cessione e per lo sconto:
[comma 13]
- interventi di cui ai comma (1,2,3): asseverazione tecnici abilitati (comma 3-ter art. 14 DL 63/2013)
- interventi di cui ai comma (4): asseverazione da parte di professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali (solo iscritti agli ordini)
Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità rientrano tra quelle detraibili
[Comma 10] Il super sisma bonus può essere ceduto ad una società assicurativa a condizione che si stipuli una polizza a copertura di eventi calamitosi (il costo della polizza sconta una detrazione del 90 %)
Lo sconto in fattura invece permette di realizzare gli interventi senza alcun pagamento. A fronte della cessione della detrazione fiscale si riceve uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori da parte dell’impresa che ha effettuato i lavori. L’impresa acquisisce un credito del 110% che può a sua volta cederlo a soggetti terzi, ma anche a banche e/o intermediari finanziari.