LEGGE DI BILANCIO 2020 APPROCCIO ALL’INNOVAZIONE DA RIVEDERE

Rivoluzione “Bonus R&S”, i nuovi crediti in sostituzione riducono l’appeal delle imprese

a cura di Giovanni Berti Dottore Commercialista

 

Oltre la modifica della disciplina relativa al super ed iper – ammortamento, che ne peggiora in modo significativo l’impatto dell’agevolazione (cfr. Investimenti 4.0 nel 2020 penalizzano artigiani e commercianti del 27/12/19), nella legge di bilancio 2020 (commi 198 – 209) viene rivoluzionato, già dal 2020, anche il “Bonus R&S”.

L’agevolazione, precedentemente, era destinata a cessare nel 2021, ma il Governo ne ha previsto l’estinzione anticipata in barba ai piani industriali delle imprese. Non bastasse ciò, la precedente agevolazione, viene rimpiazzata da tre diversi crediti d’imposta (ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative), il cui impatto è decisamente inferiore per qualsiasi tipologia di investimento innovativo.

Unico aspetto positivo, solo per le aziende strutturate che da anni investono in R&S, è l’eliminazione della media dei medesimi investimenti del triennio 2012 – 2014, riferimento necessario per calcolare il valore incrementale delle spese da portare a beneficio.

Si precisa che al momento solo per l’anno 2020 è riconosciuto il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Ciò non incentiva la pianificazione pluriennale degli investimenti, con conseguente perdita di appeal da parte delle imprese, per un incentivo che, ancorché insidioso per un approccio non proprio chiaro da parte dell’amministrazione finanziaria, aveva dato il la ad ingenti investimenti, alla nascita di startup innovative e ad un certo fervore innovativo nel mercato italiano.

Come anticipato, sono previsti tre diversi crediti:

  • in misura pari al 12% e nel limite di 3 milioni, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, ossia per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», identificabili tenendo conto del Manuale di Frascati dell’Ocse (commi 200 e 203);
  • in misura pari al 6% e nel limite di 1,5 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica, ossia per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Tali attività sono identificabili sulla base del Manuale di Oslo dell’Ocse. Se le attività sono destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto in misura pari al 10%, sempre nel limite massimo di 1,5 milioni di euro (commi 201 e 203);
  • in misura pari al 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (commi 202 e 203).

Breve sintesi dell’agevolazione

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono ammissibili, in varia misura, le spese di personale, le quote di ammortamento e simili, le spese per contratti di ricerca extra-muros, le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, di privative industriali e simili, le spese per servizi di consulenza e le spese per materiali e forniture (seguirà un ulteriore articolo).

A differenza di prima, il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Fattore che riduce ulteriormente l’appeal.

La fruizione del credito, come in precedenza, è subordinato l’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. Infatti, è richiesto che l’effettivo sostenimento dei costi sia oggetto di certificazione e che le imprese beneficiarie predispongano o acquisiscano una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

Sarà inoltre necessaria, novità, una specifica comunicazione al Mise.

Suggerimenti operativi – la combinazione di agevolazioni

È evidente come la nuova formulazione della norma sul “Bonus R&S” renda meno appetibile, visti anche i rischi di accertamento che l’amministrazione finanziaria non nasconde, l’accesso a tali benefici che in passato hanno permesso alle imprese di operare in modo nuovo e soprattutto virtuoso.

Il miglior suggerimento, a parere di chi scrive, è considerare queste agevolazioni come un qualcosa in più rispetto ad un progetto più organico che prevede la combinazione di altri aiuti, come la finanza agevolata.

Il caso più interessante riguarda la combinazione di bandi regionali legati all’innovazione, il cui iter di rendicontazione garantisce la certezza dell’investimento e la semplificazione delle procedure sottostanti alla determinazione del credito, con il “Bonus R&S”, che interpreto come un up lift dei benefici cumulati.

Certo è che in precedenza l’impatto del “Bonus R&S” rendeva appetibili anche soluzioni non combinate. Stante così le cose, si suggerisce alle imprese una visione strategica virtuosa che sappia analizzare tutte le possibilità di combinazione delle agevolazioni al fine di massimizzare i benefici e ridurre la pressione fiscale.

Si rappresenta che lo studio, attraverso i professionisti e i partner del network, ha maturato importanti esperienze consulenziali, sul territorio nazionale, in merito alle strategie di combinazione delle agevolazioni al fine di inquadrare la migliore strategia innovativa.

30/12/2019